Nel processo di esecuzione forzata, a cui partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato forza esecutiva, salvo che il difetto del titolo posto a fondamento dell’azione esecutiva del creditore procedente sia originario.

Fonte

Si tratta di un principio richiamato all’interno di una sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione (a sezioni unite), la n. 61 del 7 gennaio 2014, in tema di esecuzione forzata. Sorvoliamo sul testo nel suo insieme, come al solito, e concentriamoci su un unico termine. Caducazione? Sostituiamolo con un semplice annullamento. Generico quanto si vuole, e si sa quanto la genericità possa costare in campo giuridico, ma il problema sarebbe comunque contestualmente risolvibile.

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Per il giuridichese è caducazione. Tu #dillofacile: annullamento. http://bit.ly/1mMBV9e