Zanichelli_contra_legem_orizzontale

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COMUNI ITALIANI

Associazione Regionale del Piemonte

QUESITO

 

Questo Comune ha in essere contratti di affitto agrario con una serie di soggetti, che, stipulati in forma verbale, non sono mai stati registrati e permangono da circa quindici anni, senza mai essere stati disdettati.

[…]

PARERE

[…]

Se è vero che la riportata normativa ha deformalizzato la stipulazione dei contratti d’affitto a coltivatore diretto, è altresì regola generale per tutti i contratti della pubblica amministrazione la necessità della stipulazione in forma scritta ad substantiam. […] [I]in materia di contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (nella specie, affitto agrario) deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, pertanto, deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di una rinnovazione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all’effetto di eludere il requisito della forma scritta.

Consegue che, pur dopo l’entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 4 che ha deformalizzato i contratti di affitto a coltivatore diretto, anche se ultranovennali, rendendoli a forma libera, non può ritenersi concluso un contratto di affitto agrario con la

p.a. in forza di un comportamento concludente, anche protrattosi per anni […].

[…]

Va anche detto che non mancano decisioni della giurisprudenza con le quali si dichiara insussistente l’improponibilità dell’actio in rem verso per violazione di norme imperative anche da parte del depauperato a conoscenza del motivo di nullità del contratto (Cass. 13 aprile 1995, n. 4269, RGE 1996, I, 451), posto che data la genericità e l’assolutezza della norma dettata dall’art. 2041 c.c., fondata sull’esigenza del bonum et aequum nei rapporti sociali – deve ragionevolmente ammettersi il principio che la predetta generale azione spetti anche quando qualsiasi altra azione “per farsi indennizzare il pregiudizio subito” manchi per effetto della nullità di un contratto stipulato contra legem (non ob turpem causam) (Cass. 7 giugno 1957, n. 2104, GC 1957, 1193).

[…]

La Presidente di ANCI Piemonte

        Amalia NEIROTTI

(Sindaco di Rivalta di Torino)

 

Fonte

 

L’atto dal quale sono stati tratti questi passi non è datato (è comunque posteriore al 2 dicembre 2009). Sorvolo, come al solito, sulle tante forme interessanti ai miei fini e mi concentro su quell’unico contra legem (in buona compagnia: ad substantiam, facta concludentia, actio in rem verso, bonum et aequum, ob turpem causam). Nel nostro diritto la consuetudine (una delle fonti che lo alimentano) può essere di tre tipi: secundum legem, contra legem, praeter legem; in soldoni: secondo la legge, contro la legge, oltre la legge (perché non ancora disciplinata da questa). Un «contratto stipulato contra legem» è dunque stipulato, banalmente, contro la legge. In un diverso contesto la locuzione latina può essere sostituita anche da contrario/contraria alla legge. Come in questa determina (5 maggio 2011) del Comune di Bronte (CT):

 

Vista la più ampia discrezionalità della p.a. nell’affidamento, fatti salvi i principi di “par condicio” ed imparzialità, va da sé che l’assegnazione dei servizi al secondo classificato sulla base di una graduatoria relativa a gara pubblica regolarmente espletata non può in alcun modo considerarsi vietata o contra legem”, pur in assenza di una previsione nella “lex specialis”

[…]

DETERMINA

 

1) Per i motivi di cui in espositiva integrare la motivazione della propria Determina n. 36 del 17/02/2011, dando atto che la legittimità della aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare anziani, oggetto di rinuncia da parte della Cooperativa Città del Sole, alla Associazione Ialite Onlus con sede in Maniace, V.le S.Andrea n. 56, trova conferma nella sentenza T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano 7/10/2008 n. 338 (Foro Ammin.T.A.R. 2008, 10, 2698 (s.m.) che ha statuito: Con l’art. 30 comma 1, d.lg. n. 163 del 2006, il legislatore ha inteso sottrarre le concessione di servizi al regime vincolistico del codice dei contratti […][;]

– Trasmettere la presente determinazione all’Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall’art. 27 del Regolamento di contabilità;

– Inviare la presente all’Unità Operativa di Ragioneria e Finanze ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità.

 

Fonte

 

***

Condividilo con un tweet:

Nel giuridichese e burocratese è contra legem. #Dillopiùfacile: contro la legge o contrario(/contraria) alla legge. http://bit.ly/15DI4zI