PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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Oggetto: valutazione degli usi civici nell’ambito della programmazione urbanistica; conferenza dei servizi ex articolo 18 legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6: note esplicative e adempimenti procedimentali obbligatori.

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2. Come indicato in legge – commi 2 e 3 dell’art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 – e nelle direttive, l’Amministrazione proponente deve sempre verificare l’insussistenza di soluzioni alternative all’opera o all’intervento che siano meno penalizzanti e onerose per i beni gravati di uso civico e deve motivare il sacrificio del patrimonio dell’uso civico alla luce del principio, enunciato dal legislatore, del beneficio per la collettività e della mancanza di scelte alternative, dandone espressamente atto nella deliberazione di prima adozione dello strumento urbanistico. Anche alla luce di recenti sentenze del TAR, si può affermare che ricade in capo all’Amministrazione procedente un onere aggravato di motivazione con riguardo specifico ai beni di uso-civico, la cui carenza o omissione dà luogo a vizio di legittimità.

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A stretto rigore l’omissione di ogni valutazione dell’uso civico in sede di prima deliberazione si pone in termini estremamente problematici anche con riguardo al rispetto dell’onere finalizzato alla conoscibilità del provvedimento erga omnes e garantito dal deposito.

 

Fonte

 

Dell’onere di cui si parla in questo passo, estratto da una circolare del 13 ottobre 2008, si dice semplicemente che è «finalizzato alla conoscibilità» da parte di tutti di un provvedimento. Da parte di tutti, verso tutti, nei confronti di tutti, per tutti, a seconda del contesto, sono ottimi sostituti di erga omnes, che appare molto distante da quell’intera collettività a cui pretenderebbe di rivolgersi.

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