impedimento o ostacolo.

 

Sinistri e intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada
Ai fini del risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale provocato da un veicolo non identificato, l’omessa denuncia dei fatti alle autorità competenti (o la mancanza di una denuncia completa in tutti i suoi elementi), non è di per se condizione ostativa per l’accoglimento della domanda giudiziale di risarcimento del danno ad opera dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della Strada. L’omessa denunzia (o la denunzia incompleta) costituisce solo una circostanza che, assieme agli altri elementi di prova, consente al Giudice di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio; diversamente, si verrebbe ad introdurre una vera e propria condizione per l’accoglimento della domanda di risarcimento creando un’ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge ass. sent. n. 9939/2012

fonte: http://www.up.aci.it/ascolipiceno/spip.php?article202 

 

Il sito è quello dell’Ufficio Provinciale ACI di Ascoli Piceno. Condizione ostativa? Molto meglio impedimento. Qui, subito dopo, c’è accoglimento? Se la rima infastidisce, c’è sempre ostacolo.

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