REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1723 del 2009, proposto da: Soc. Scuola Ricorrente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce all’atto introduttivo, dagli avv.ti Giovanni Del Re e Roberta Stacchiola, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, v. Virginio Orsini, n. 21;

contro

l’I.N.P.D.A.P. – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica […]

per l’annullamento

[…]

– del disciplinare di gara de quo nella parte in cui prevede agli artt. 6 e seguenti le modalità di presentazione dei plichi;

– ove possa occorrere, del bando di gara in parta qua;

– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso ai predetti;

nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

[…]

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

[…]

DIRITTO

[…]

[I] bando di gara concerne l’appalto per servizi di organizzazione di viaggi relativi ai soggiorni estivi in Italia e di studio all’estero da erogare in favore dei figli ed orfani di iscritti all’Istituto per la stagione 2009-1010, suddiviso in due lotti principali, A e B; l’art. 3 del disciplinare di gara precisa che ogni lotto, come individuato nello stesso atto, costituisce oggetto di autonoma gara, e che vengono definite separate graduatorie, in relazione al lotto A e B, per ciascun sub lotto.

Ancora, per i fini di interesse, l’art. 6 del disciplinare di gara detta i termini e le modalità di presentazione dei plichi, stabilendo, al punto 3, che l’offerta relativa a ciascun lotto deve essere contenuta, a pena di esclusione, in separato plico non trasparente, recante all’esterno distinta dicitura, rispettivamente, per il lotto A e per il lotto B […].

Il combinato disposto di tali prescrizioni non appare ictu oculi connotato di linearità ed inequivocabile chiarezza circa la necessità di una busta “contenitore” delle singole offerte tecniche ed economiche nel caso di partecipazione a più sub lotti, né emerge che la presentazione di distinte offerte tecniche ed economiche in relazione a ciascun singolo sub lotto di interesse, non raggruppate in altrettante distinte buste più grandi, è sanzionata espressamente con l’esclusione dalla gara, di talché l’esclusione comminata alla ricorrente in relazione alla rilevata irregolarità – presentazione di più buste C relative ai diversi sub lotti – è misura non prevista e, comunque, sproporzionata rispetto alla ratio di consentire una agevole redazione di distinte graduatorie per lotti, sottesa alle stesse regole di partecipazione alla gara de qua, mentre, in conseguenza di una applicazione rigidamente formalistica delle stesse norme, la Stazione appaltante ha omesso di considerare appieno il pure rilevante interesse alla più ampia partecipazione dei concorrenti alla procedura in questione.

[…]

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2009 […]

 

Fonte

 

Siamo di fronte a parte di una sentenza (num. 32427,  23 settembre 2010) pronunciata dal Tar del Lazio che, come in altri casi, si commenta da sé. E comunque: ictu oculi? Molto meglio a colpo d’occhio (a esprimere, in giuridichese, l’inconfutabilità di qualcosa per la sua incontestabile evidenza).

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Per i giuristi è ictu oculi. Dillo così: a colpo d’occhio. http://bit.ly/1mMBV9e