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Prot. n. 488227/20l2 ‘                                                                               Roma, lì 18 gennaio 2013

 

Comune di Anzio                                                                                            U.O. Politiche del Territorio

 

 

OGGETTO:   Parere in merito all’applicabilità dell’art. 36 del d.P.R. 380/200I ad abusi                                                  conformi alla legge regionale 2 Il2009 c.d. Piano Casa – Comune di Anzio.

 

Il Comune di Anzio ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all’applicabilità dell’accertamento di conformità urbanistica previsto dall’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 200l, n. 380 e dall’art. 22 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 ad opere realizzate abusivamente e conformi

alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 2|, c.d. Piano Casa.

 

In particolare, il Comune fa riferimento a quell’orientamento giurisprudenziale che ammette la c.d. sanatoria impropria o giurisprudenziale e chiede se essa sia applicabile a quegli interventi edilizi realizzati abusivamente ma attualmente conformi alle disposizioni della l.r. 21/2009.

 

Nel merito si ritiene quanto segue.

 

L’accertamento di conformità urbanistica, previsto dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001 e dall’art. 22 della l.r. 15/2008 è stato oggetto, come noto, di due orientamenti giurisprudenziali contrastanti. L’interpretazione prevalentemente adottata dai giudici amministrativi è quella più aderente al dettato normativo, per cui la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia va riferita tanto al momento dell’esecuzione quanto al momento della richiesta di sanatoria (c.d. doppia conformità). […]

Tuttavia, a fronte di tale maggioritaria interpretazione, si è andato delineando, già da prima dell’introduzione dell’accertamento di conformità da parte dell’art. 13 della legge 47/1985, un differente orientamento ermeneutico secondo il quale il requisito della doppia conformità sarebbe esclusivamente preordinato a garantire il richiedente dalla possibile variazione in peius della disciplina urbanistico-edilizia, a seguito dell’adozione di strumenti urbanistici che riducano o escludano lo ius aedificandi sussistente al momento dell’istanza, mentre non potrebbe ritenersi diretto a disciplinare l’ipotesi inversa dello ius superveniens più favorevole rispetto al momento ultimativo della proposizione dell’istanza.

 

Fonte

 

Soprassiedo sulle altre locuzioni latine presenti (in peius, ius superveniens) – ma anche l’orientamento ermeneutico non è niente male – e mi concentro su quel solo ius aedificandi che, volgarmente, è il diritto di costruire (o di costruzione) o il diritto a costruire. Espressioni molto più alla portata, superfluo sottolinearlo, di un cittadino del Lazio.

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Per burocrati e giuristi è ius aedificandi. #Dillopiùfacile: diritto di costruire (o di costruzione). http://bit.ly/15DI4zI