CIRCOLARE N. 29/E

Agenzia entrate

Direzione Centrale Normativa

 Roma, 5 luglio 2012

 

OGGETTO: Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e imposta straordinaria sui prelievi delle meesime attività. Articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge              22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012. E L.47/85

[…]

L’imposta è dovuta nella misura del:

● 10 per mille per il 2011;

● 13,5 per mille per il 2012;

● 4 per mille per gli anni successivi.

Se nel corso dei periodi d’imposta successivi al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.

 

Fonte

 

Il perfetto equivalente di pro rata temporis è in proporzione al tempo; «criterio pro rata temporis» può perciò diventare, semplicemente, «criterio proporzionale al tempo» (di svolgimento dell’attività). La locuzione latina è adoperata di frequente nel diritto del lavoro, e indica qui una retribuzione che venga commisurata al tempo di lavoro (calcolata in proporzione a quella relativa al tempo pieno).

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Per la lingua del diritto è pro rata temporis. Tu #Dillopiùfacile: in proporzione al tempo. http://bit.ly/15DI4zI