COMUNE DI PIACENZA

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE SPECIALITA’

SEZIONE INFORTUNISTICA STRADALE

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PEDALARE IN SICUREZZA

(CONSIGLI PER I CITTADINI)

 

 

A cura dell’Ispettore Capo Paolo Costa

(Responsabile Sezione Infortunistica Stradale)

 

 

Quando siete in sella al velocipede, rispettate sempre la segnaletica stradale, compresi divieti e limitazioni.

Segnalate con un braccio la direzione e/o gli spostamenti che volete effettuare.

Non potete condurre animali durante la marcia, in sella o nello zaino; il vostro piccolo amico potrà venire con voi solo se custodito in apposito contenitore, assicurato al veicolo in modo da non costituire ostacolo alla vostra visuale.

E’ vietato trasportare altre persone sul velocipede, a meno che non si sia maggiorenni ed il trasportato sia inferiore degli 8 anni e sia alloggiato nell’apposito seggiolino omologato. Sul tandem sono previsti tanti passeggeri quanti sono i posti provvisti di sellino.

I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro.

I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento del Codice della Strada.

 

[…]

 

IL CASCO SALVA LA VITA.

 

Il Codice della Strada prescrive che le biciclette siano equipaggiate con pneumatici, freni, campanello, fanale e catadiottri rossi e catadiottri gialli sui pedali e nei raggi.

 

Fonte

 

Ci sono stati risparmiati i velocipedisti (al loro posto i ciclisti) ma non i velocipedi. Nient’altro che comunissime biciclette – i velocipedi di un tempo, con la ruota anteriore molto più grande della posteriore, sono solo un lontano ricordo –, chiamate finalmente così in conclusione del passo qui riportato.

Non si contano gli atti delle amministrazioni locali in cui bicicletta e velocipede si contendono il campo. Molti burocrati (sono troppo ottimista?) vorrebbero magari sbarazzarsi di quell’ingombrante termine anacronistico, ma a impedirglielo è il Codice della Strada (art. 50):

1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1)

2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

 

Fonte

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Nel burocratese è quotizzato. #Dillopiùfacile: bicicletta. http://bit.ly/15DI4zI