canone o contratto d’affitto.

 

 

La legge n. 392 del 1978, che è più nota come legge sull’equo canone e che è in buona parte stata mandata in soffitta dal legislatore per essere sostituita dalla meno rigida legge n. 431 del 1998, continua a far parlare di s[è].

La Cassazione, con una pronuncia del 18 ottobre 2012, ha dato risposta al seguente quesito: ai fini del calcolo del canone locatizio, il giudice adito deve tenere in considerazione il classamento catastale ufficiale, ossia quello risultante presso i competenti uffici dell’agenzia del territorio, oppure può, ai soli fini della decisione, sostituirlo con uno più coerente con [la] situazione di fatto?

La risposta ha considerato come legittima questa seconda ipotesi: il classamento può essere variato ai fini della decisione dalla causa.

Per completezza – prima di leggere direttamente dalle parole dei giudici di piazza Cavour il perché di questa presa di posizione – è bene ricordare che con la locuzione classamento catastale s’intende fare riferimento al valore assegnato ad un’unità immobiliare ai fini del calcolo delle imposte fondiarie.

In questo contesto ed ai fini della decisione di una controversia sul canone locatizio calcolato ai sensi della legge n. 392/78, la valutazione può essere “rivista” dal magistrato chiamato a risolverla.

 

Fonte

 

Sorvoliamo su altre asperità lessicali (i giudici aditi, le classazioni catastali), come abbiamo spesso fatto in altri casi, e concentriamoci su locativo. La locazione, giuridicamente, è cosa diversa dall’affitto:

I protagonisti del contratto di locazione (che dovrebbe sempre essere chiamato così perché l’affitto, nel Codice civile, è un contratto che riguarda i terreni) sono comunemente chiamati proprietario e inquilino. Ma giuridicamente i loro nomi sono, rispettivamente, locatore e conduttore.

 

Fonte

 

Col diritto, d’accordo, non si scherza. Mi chiedo però se canone locatizio (o locatorio) e contratto locatizio (o locatorio) siano espressioni così necessarie, se quell’affitto e quella locazione non possano rispettivamente diventare, anche in campo giuridico, affitto di un terreno e affitto di un appartamento (o di un qualunque altro bene mobile o immobile). Potremmo così rinunciare a locatizio (e locatorio) per un bel d’affitto. Al locatore potrebbe facilmente subentrare un proprietario, al locatario – e all’ancor più irritante conduttore  – un affittuario (o un inquilino). E locare e locato, in fondo, non potrebbero anche loro cedere il posto ad affittare e affittato?

 

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