ripristino delle (o ritorno alle) condizioni originarie.

 

Ordinanza di riduzione in pristino

(Art. 31, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)

 

il responsabile del settore

 

 

visto il verbale di accertamento prot. 2299, del 05-04-2011, […] relativo ad un sopralluogo effettuato […]

 

considerato che la relazione di sopralluogo evidenzia, tra l’altro, l’esecuzione della seguente attività edilizia abusiva:

–   consistente nella realizzazione di un corpo di fabbrica realizzato in assenza di titolo abitativo in adiacenza del capannone artigianale assentito con concessione edilizia n. 16/1999 (il fabbricato pre[e]sistente è stato prolungato di circa ml. 11.40 con un volume edilizio autonomo largo circa ml. 5.80 e superfetativo sia per morfologia che per materiali);

–   consistente nella realizzazione di n. 5 baracche abusive […]

[…];

–   con violazione delle seguenti norme di legge – art. 31, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

–   con l’occupazione di un’area di sedime […];

[…]

considerato che il responsabile dell’abuso non ha prodotto memorie scritte e/o documenti

[…]

ordina

con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza

di provvedere, a propria cura e spese, alla riduzione in pristino degli interventi edilizi urbanistici indicati in premessa entro il termine perentorio

 di giorni 90

(novanta)

 

Fonte

 

L’ordinanza (n. 40, 6 luglio 2011) è del comune di Mazzacane (VR); e un’altra ordinanza, stavolta emessa dal comune palermitano di Capaci (n. 177, 13 luglio 2012), è intitolata alla rimessa in pristino.

Con riferimento a un abuso edilizio una riduzione rimessa in pristino, che può suggerire il rinvio ad altre locuzioni del burocratese e del giuridichese contenenti pristino ‘originario, antecedente, primitivo e sim.’ (restituzione in pristinorimessione in pristinostato pristino, ecc.), è un semplice ripristino delle condizioni originarie, un ancor più semplice ritorno allo stato precedente, una qualunque altra soluzione analoga.

 

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