exequàtur //
[vc. lat., dal congtv. imperat. di exsĕqui ‘eseguire’ 1619]
s. m. inv.
1 (dir.) Attribuzione di efficacia esecutiva a una sentenza civile emessa in uno Stato straniero | Dichiarazione pretorile di esecutività di un lodo arbitrale.
2 (burocr.) Ordine o permesso di eseguire un atto amministrativo, dato dal superiore gerarchico di chi ha formulato o emanato l’atto.
3 (dir.) Atto con cui uno Stato autorizza un console straniero a esercitare sul suo territorio le funzioni affidategli.
4 (dir.) Un tempo provvedimento di controllo esercitato da un’autorità statuale su atti giuridici dell’autorità ecclesiastica, con particolare riguardo alla destinazione di beni economici e conferimento di benefici (formula abolita con il Concordato del 1929).