Cassazione civile, sezione III 13 febbraio 2009, n. 3531

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Svolgimento del processo

S.F., con ricorso depositato il 29 maggio 2002, propose opposizione ad una esecuzione immobiliare – avente ad oggetto un fabbricato di sua proprietà – promossa nei suoi confronti da B.F. in forza di decreto ingiuntivo emesso, nel luglio del 1996, dal tribunale di Cagliari.              

Nella procedura esecutiva spiegarono intervento numerosi creditori, alcuni dei quali muniti di titolo esecutivo.

Con sentenza depositata il 13 marzo 2002, la corte d’appello di Cagliari revocò, peraltro, il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, ma la conseguente istanza di estinzione della procedura – formulata dall’esecutato sul presupposto che la caducazione del titolo esecutivo del creditore originariamente procedente avesse determinato la speculare caducazione del pignoramento e di tutti i successivi atti esecutivi – venne rigettata dal G.E. il quale, nel darvi ulteriore corso, dispose la vendita dell’immobile, aggiudicandolo in data 24 maggio 2002 ad L.A..

S.F., lamentata la illegittimità della pronuncia di rigetto della predetta istanza di estinzione – e la conseguente illegittimità della prosecuzione della intera procedura esecutiva chiese che il G.E. dichiarasse la nullità di tutta l’attività esecutiva posta in essere a seguito della revoca del decreto ingiuntivo posto dal creditore procedente a fondamento del pignoramento.

Egli dedusse, in proposito, che l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo aveva comportato, con efficacia ex tunc, la irredimibile caducazione del decreto stesso e la conseguente inefficacia di tutti gli atti esecutivi successivi (ivi comprese le eventuali iscrizioni ipotecarie) compiuti in base ad esso, senza che, nel caso di specie, potesse trovare applicazione nè la disciplina di cui all’art. 629 c.p.c., nè quella di cui al precedente art. 564 c.p.c., essendo le norme citate funzionali a regolare la sola ipotesi di rinuncia agli atti da parte del creditore procedente (e non anche quella, affatto diversa, di caducazione del titolo esecutivo posto a base del pignoramento).

I creditori opposti, costituitisi in giudizio, chiesero il rigetto dell’opposizione, sostenendo che la caducazione del titolo azionato dall’originario creditore procedente non potesse in alcun modo pregiudicare le posizioni degli intervenuti in forza di autonomi titoli muniti di efficacia esecutiva.

Ciò perch[é] le vicende relative al decreto ingiuntivo azionato dal creditore originariamente procedente non sarebbero state di ostacolo alla prosecuzione dell’esecuzione, n[é] avrebbero potuto spiegare effetti in relazione agli atti esecutivi posti in essere successivamente alla caducazione del titolo in questione per effetto della pronuncia caducatoria del giudice del gravame di quel procedimento.

Il giudice dell’opposizione, rilevato in limine come il ricorso proposto dallo S. contenesse, in realtà, una opposizione all’esecuzione contestandosi, da parte del ricorrente, il diritto dei creditori intervenuti e muniti di titolo a proseguire l’azione esecutiva nonostante la caducazione del pignoramento conseguente al venir meno del titolo azionato dal creditore procedente, in ipotesi determinativo della nullità di tutti gli atti esecutivi – evidenzierà che le questioni poste dal ricorrente concernevano, da un canto, la immediatezza, o meno, dell’effetto caducatorio della sentenza di appello che, nell’accogliere l’opposizione al decreto ingiuntivo, aveva revocato quel provvedimento monitorio (se fosse, cioè, necessario attenderne il passaggio in giudicato, questione peraltro non più oggetto di contestazioni in questa sede);

dall’altro, la sorte degli atti esecutivi posti in essere dai creditori muniti di titolo intervenuti nella procedura esecutiva introdotta da altro creditore in forza di titolo successivamente caducato (se, cioè, il venir meno del titolo esecutivo azionato dal creditore procedente fosse o meno idoneo a travolgere, con efficacia ex tunc, tutti gli atti esecutivi, a partire dal pignoramento, così determinando l’arresto della procedura esecutiva non più utilmente  proseguibile da parte degli altri creditori benchè muniti di titolo, ovvero se la detta caducazione operasse soltanto ex nunc, consentendo per l’effetto agli intervenuti con titolo di continuare a giovarsi degli effetti del pignoramento).

Richiamata la più recente giurisprudenza di questa corte, il giudice dell’opposizione opinerà che l’immediato effetto caducatorio che la sentenza di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo determina sul provvedimento monitorio sia quello di travolgere gli atti esecutivi già compiuti in conseguenza della privazione ex tunc dell’efficacia esecutiva del decreto.

Fonte

 

Un vero capolavoro, in termini di attestazione del giuridichese. La caducazione , di cui abbiamo già parlato è la perdita di efficacia, il venir meno degli effetti di un atto giuridico (per scadenza dei termini): un annullamento (o, detto sempre in giuridichese, una cassazione). Appartengono alla stessa famiglia caducare, caducato, caducatorio. E cioè: annullare, annullato, annullatorio.

 

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In giuridichese sono caducarecaducatocaducatorioTu #dillofacile: annullareannullatoannullatorio. http://bit.ly/1mMBV9e