donatario
COMUNE DI TERMINI IMERESE
(Provincia di Palermo)
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI DONAZIONE DI BENI MOBILI DI MODICO VALORE
L‘anno duemilatredici il giorno ____ del mese di gennaio, in Termini Imerese e nella residenza municipale, l’Ufficio di Segreteria di questo Comune ubicato in Piazza Duomo n.1, ai fini del presente atto sono presenti i signori:
1) Dr. S. B. […] nella sua qualità di Sindaco del Comune di Termini lmerese […], il quale interviene nel presente atto, in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta […];
2) Il Sig. C. B., il quale interviene nel presente atto in qualità di proprietario e realizzatore dell’opera “Compressione” tecnica mista dell’anno 2008 f.to 80×114 cm.. mediante il presente atto convengono e stipulano quanto segue premettendo:
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue in più articoli formanti unico ed inscindibile contesto tra loro:
Art.l
ll Sig. C. B. (di seguito denominato donante), in qualità di proprietario, avente la piena capacità di disporre dei propri beni, dona al Comune di Termini lmerese, rappresentato come sopra (di seguito denominato donatario) il quale accetta l’opera d’arte, realizzata dal donante al fine di contribuire alla diffusione dell’arte e della cultura.
Art.2
Il donante dichiara che la donazione oggetto del presente atto ha un valore di € 200,00 (duecento/00) e che pertanto trattasi di donazione è di modico valore, ai sensi dell’art. 783 c.c., anche in rapporto alle condizioni economiche dello stesso donante.
Art.3
Il donante, dichiara di trasferire, come effettivamente trasferisce, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto il possesso del bene al Comune di Termini lmerese, rappresentato come sopra.
Art.4
Il donante garantisce il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate.
Di là dall’italiano traballante di alcuni dei passaggi riportati (punteggiatura compresa: definirla “allegra” sarebbe poco), un enunciato come questo metterebbe al tappeto qualunque lettore non sufficientemente attrezzato: «Il donante garantisce il donatario, per l’evizione che questi può soffrire delle cose donate».
Sorvolo sull’evizione, ipertecnicismo giuridico (indica la perdita di un bene, a svantaggio di chi l’ha acquisito, per la rivendicazione su di esso da parte di terzi) le cui radici affondano nel diritto romano, e mi soffermo su un altro tecnicismo, anch’esso risalente alla tradizione giuridica romana (lat. donatarius) ma assai meno impegnativo per l’interprete: donatario. Al solito: donante (lat. donans; o donatore; lat. donator) e donatario rinvieranno pure a un preciso istituto giuridico (la donazione; lat. donatio); una volta chiarita però la natura giuridica di quell’istituto, qui come altrove, alla proliferazione del linguaggio tecnico si può rinunciare. Un donatario, a queste condizioni, può diventare senza problemi un beneficiato o un beneficiario.
***
Condividilo con un tweet:
Nel burocratese è donatario. #Dillopiùfacile: beneficiato o beneficiario. http://bit.ly/15DI4zI