Matrimonio Civile

L’Ufficiale di Stato Civile dopo aver verificato, attraverso la pubblicazione, l’insussistenza di impedimenti, scadute le pubblicazioni, può procedere alla celebrazione del matrimonio.

Possono essere anche celebrati matrimoni civili fuori dalla casa comunale (ospedali, cliniche, case private, carcere ecc.), nel caso in cui uno dei nubendi versi in imminente pericolo di vita o si trovi in stato di detenzione. Nel primo caso stante l’urgenza – NON vengono effettuate le pubblicazioni. Gli stati di cui sopra debbono essere provati con certificazione medica o con certificato di detenzione rilasciato dalla Casa Circondariale. Si tratta di una procedura complessa che richiede la presenza del Segretario Comunale e di 4 testimoni. Per le informazioni del caso contattare direttamente l’Ufficio Matrimoni.

 

Modalità

Il giorno antecedente la data di matrimonio concordata in sede di pubblicazione, si procede alla stesura dell’atto di matrimonio e successive procedure (proposte annotazioni di matrimonio per atti di nascita sposi, comunicazioni anagrafiche, eventuale lettera di trasmissione copia integrale atto per sposo/a non residente. Se ci sono figli da legittimare, si predispone proposta di annotazione di legittimazione per susseguente matrimonio).
Nel caso in cui il nubendo non comprenda la lingua italiana, interviene un traduttore per il quale viene predisposto verbale di giuramento, sottoscritto dal traduttore e dall’Ufficiale di Stato Civile prima della celebrazione del matrimonio civile.

 

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MODALITA’

Per poter celebrare il matrimonio occorre:

v Aver compiuto 18 anni d’età; il limite d’età può essere abbassato a 16 anni solo con decreto del Tribunale dei Minori, ove il Giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e ove non incorrano gravi motivi,.

v Sanità mentale per cui l’interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio

v La libertà di “status”, cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili

v L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità,affiliazione o adozione tra gli sposi

v L’inesistenza di condanna per omicidio consumato o tentato ed il coniuge della persona offesa dal delitto

v Per la nubenda è necessario che siano passati 300 gg. dallo scioglimento o dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. La nubenda non dovrà attendere i 300 giorni solo se il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi o quando non è stato consumato […].

Fonte

 

Se tanto mi dà tanto, cari amministratori comunali di Piacenza e di Sava (TA) – anche se non sono certo i soli a esprimersi così –, è lecito immaginare che i nubendi faranno la fila per chiedere l’intervento di un traduttore. Il nubendo è chi sta per sposarsi, comunque, e perciò il futuro sposo. Facile dunque trasformare «Nel caso in cui il nubendo non comprenda la lingua italiana» in un più perspicuo «Nel caso in cui chi sta per sposarsi non comprenda la lingua italiana». Altrettanto facile far diventare la nubenda una futura sposa, e allo stesso modo quell’«uno dei due nubendi» in prigione, oppure in pericolo di vita, «uno dei due futuri sposi» .

 

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Per burocrati e giuristi sono nubendo e nubenda. Tu #dillopiùfacile futuro sposo e futura sposa. http://bit.ly/15DI4zI