Assegno di Divorzio – Determinazione – Dichiarazione dei Redditi – Possibilità di disattenderla – Sussiste

Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 febbraio 2011 n. 3905

E’ corretto attribuire valore solo indiziario e non esaustivo alle risultanze delle dichiarazioni potendo, dunque, il giudice accertare aliunde la capacità economica dei coniugi, in quanto, secondo esegesi della L. n. 898 del 1970, art.6, comma 9, letto in combinato disposto con l’art. 155 c.c., comma 6, in deroga alla rigida ripartizione dell’onus probandi, il giudice dispone di ampio potere istruttorio, giustificato dalla finalità pubblicistica dell’istituto dell’assegno divorzile, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante, ed attingendo, sulla base del già richiamato principio di acquisizione, a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio.

 

Fonte

 

Mirabolante. Ma limitiamoci al solito compito di individuare un elemento del testo, e di proporne la sostituzione. Onus probandi?  Se obbligo di prova proprio non piace, si adoperi almeno onere della prova. Ben spiegata dal nostro Zingarelli (s. v. onere): “«imposizione[,] a chi intende avvalersi di un fatto in giudizio, di dimostrarne l’esistenza».

 

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Per il diritto è onus probandi. Tu #Dillopiùfacile: onere della prova (o obbligo di prova). http://bit.ly/1mMBV9e