pro rata temporis
CIRCOLARE N. 29/E
Agenzia entrate
Direzione Centrale Normativa
Roma, 5 luglio 2012
OGGETTO: Imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione e imposta straordinaria sui prelievi delle meesime attività. Articolo 19, commi da 6 a 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012. E L.47/85
[…]
L’imposta è dovuta nella misura del:
● 10 per mille per il 2011;
● 13,5 per mille per il 2012;
● 4 per mille per gli anni successivi.
Se nel corso dei periodi d’imposta successivi al 2011 viene meno in tutto o in parte il regime di riservatezza, l’imposta è dovuta in ragione del periodo in cui le attività finanziarie hanno fruito di tale regime sulla base di un criterio pro rata temporis. A tal fine, l’imposta deve essere calcolata sul valore delle attività alla data della perdita della segretazione rapportandolo ai giorni per i quali il contribuente ha usufruito di tale regime.
Il perfetto equivalente di pro rata temporis è in proporzione al tempo; «criterio pro rata temporis» può perciò diventare, semplicemente, «criterio proporzionale al tempo» (di svolgimento dell’attività). La locuzione latina è adoperata di frequente nel diritto del lavoro, e indica qui una retribuzione che venga commisurata al tempo di lavoro (calcolata in proporzione a quella relativa al tempo pieno).
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Per la lingua del diritto è pro rata temporis. Tu #Dillopiùfacile: in proporzione al tempo. http://bit.ly/15DI4zI