sedime
area, superficie.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali», limitatamente agli articoli 1, 5-bis, 5-ter e 5-quater.
[…]
10. Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:
a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;
b) i comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all’allegato A della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), con esclusione dei capoluoghi di provincia e limitatamente ai laghi in cui è presente un servizio pubblico di navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose;
c) i comuni sedi di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;
d) i centri storici dei comuni capoluogo di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;
e) i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate, Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea d’aria a partire dagli accessi al pubblico allo scalo, esclusivamente per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo
aeroportuale.
La legge regionale alla quale abbiamo sottratto questo brano è stata pubblicata, il 30 novembre 2007, nel primo supplemento ordinario al “Bollettino ufficiale della Regione Lombardia” (n. 48). I nostri aeroporti – in quello di Ciampino il termine campeggia in un bell’esemplare di segnaletica verticale, piazzato all’ingresso dell’area – conoscono bene i sedimi. Quelli aeroportuali, con gli stradali e i ferroviari, sono i sedimi con cui il cittadino ha le maggiori possibilità di un incontro (sulle disagevoli vie del burocratese o del giuridichese), e altrettanto dicasi con le aree di sedime («Si intende per “area di sedime” la parte o porzione di suolo su cui insiste una costruzione ovvero la parte di un suolo occupata da un manufatto edilizio rendendola non permeabile», Fonte).
Un sedime o un’area di sedime, impermeabilità permettendo, dicono quanto può dire quella stessa, comunissima area o una altrettanto comunissima superficie. Usiamo piuttosto queste parole.
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