area, superficie.

IL CONSIGLIO REGIONALE

 Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Promulga

   la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche  e  integrazioni  alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 «Disciplina  delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari  degli  esercizi  commerciali»,  limitatamente agli articoli 1, 5-bis, 5-ter e 5-quater.

 

[…]

 

10.  Nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11, l’apertura al  pubblico  nelle giornate domenicali e festive è consentita negli ambiti territoriali a forte attrattività, così individuati:

 

a) i comuni montani che siano sedi di impianti sciistici;

b)  i  comuni rivieraschi dei laghi lombardi di cui all’allegato A della  legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio),   con   esclusione   dei   capoluoghi   di  provincia  e limitatamente  ai  laghi  in  cui è presente un servizio pubblico di navigazione di linea o turistica per il trasporto di persone e cose;

c)  i  comuni  sedi  di stabilimenti termali riconosciuti ai sensi della disciplina regionale vigente;

d)  i  centri  storici  dei  comuni  capoluogo  di provincia, come delimitati dagli strumenti urbanistici;

e)  i comuni su cui insiste il sedime degli aeroporti di Malpensa, Linate,  Orio al Serio e Montichiari, entro un raggio di 500 metri in linea  d’aria  a  partire  dagli  accessi  al pubblico  allo  scalo, esclusivamente  per le strutture di vendita a supporto dello sviluppo

aeroportuale.

Fonte

 

La legge regionale alla quale abbiamo sottratto questo brano è stata pubblicata, il 30 novembre 2007, nel primo supplemento ordinario al “Bollettino ufficiale della Regione Lombardia” (n. 48). I nostri aeroporti – in quello di Ciampino il termine campeggia in un bell’esemplare di segnaletica verticale, piazzato all’ingresso dell’area – conoscono bene i sedimi. Quelli aeroportuali, con gli stradali e i ferroviari, sono i sedimi con cui il cittadino ha le maggiori possibilità di un incontro (sulle disagevoli vie del burocratese o del giuridichese), e altrettanto dicasi con le aree di sedime («Si intende per “area di sedime” la parte o porzione di suolo su cui insiste una costruzione ovvero la parte di un suolo occupata da un manufatto edilizio rendendola non permeabile», Fonte).

 

Un sedime o un’area di sedime, impermeabilità permettendo, dicono quanto può dire quella stessa, comunissima area o una altrettanto comunissima superficie. Usiamo piuttosto queste parole.

 

                                                            ***

 

Condividilo con un tweet: In burocratese e in giuridichese è un sedime o un’area di sedime?  #dillopiùfacile: area o superficie.