interrogare.

 

Le persone che non possono essere escusse come testimoni o che sono dispensate dall’obbligo di testimoniare, sono i parenti e gli affini fino al terzo grado, compresi i coniugi, anche se separati, minorenni e persone dichiarate per legge incapaci di testimoniare e persone condannate per falsa testimonianza.

[…]

La parte che ha proposto di escutere il testimone pone per prima i suoi quesiti e successivamente la controparte interroga il testimone. Al testimone non è consentito leggere risposte già preparate; tuttavia, può utilizzare alcune note, previa autorizzazione del giudice, ma che contengano soltanto numeri e nomi. I testimoni possono essere richiamati a deporre nel caso in cui il giudice lo ritenga necessario. Secondo le stesse norme è possibile l’esame incrociato dei testimoni, nel caso in cui le dichiarazioni non concordino.

fonte: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_rom_it.htm

 

Direttamente dal sito della Commissione Europea. Chi può essere escusso come testimone venga però piuttosto esaminato o interrogato.

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