ostativo
ALLA QUESTURA DI FERRARA
– Ufficio Passaporti-
Ad integrazione di quanto richiesto, il/la sottoscritto/a ____________________________________
nato/a _____________________ il ______________ residente a ____________________________
in via/piazza ___________________________________________________________ nr. _______
DICHIARA
■ di non trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge 1185/67 – Norme sui Passaporti-, art.3 lett. d) e letto e); (*)
□ di trovarsi in una delle condizioni ostative previste dalla Legge 1185/67 – Norme sui Passaporti art.3 letto d) e letto e). (*)
L. 21 novembre 1967, n. 1185 (1).
Norme sui passaporti (1/a) (1/circ).
Disposizioni generali
1. Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.
[…]
3. Non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare;
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente separato e che dimori nel territorio della Repubblica (1/b);
c) [coloro contro i quali esista mandato o ordine di cattura o di arresto, ovvero nei cui confronti penda procedimento penale per un reato per il quale la legge consente l’emissione del mandato di cattura, salvo il nulla osta dell’autorità giudiziaria competente ed eccettuati i casi in cui vi sia impugnazione del solo imputato avverso sentenza di proscioglimento o di condanna ad una pena interamente espiata, o condonata] (1/c);
d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda […].
[…]
8. […] L’ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto, richiede, ove necessario, il completamento della istruttoria, o rigetta l’istanza, indicando le cause che ostano al rilascio. […]
9. Il Ministro per gli affari esteri […] in circostanze eccezionali, con proprio decreto motivato, può sospendere temporaneamente o limitare il rilascio dei passaporti o disporre il ritiro dei passaporti già rilasciati, o limitarne la validità territoriale […].
[…]
10. Contro i provvedimenti delle autorità delegate ai sensi dell’articolo 5 […], lettera a), per i motivi ostativi enunciati nell’articolo 3 e per i casi di ritiro del passaporto previsti dall’articolo12, l’interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio […].
Le cause, i motivi, le condizioni ostative sono fra le più ricorrenti. Parlo delle espressioni in cui trova più o meno comodo alloggio l’attributo ostativo; nel documento del Ministero degli Affari Esteri (MAE), che dà conto della legge a cui rinvia il modulo da compilare riportato in apertura, compone un bel terzetto con ostare e nulla osta. Nulla, ma proprio nulla, s’oppone alla sostituzione di ostativo, qui e altrove, con d’impedimento o di ostacolo.
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Per burocrati e giuristi è ostativo. #Dillopiùfacile: d’impedimento o di ostacolo. http://bit.ly/15DI4zI